Carrello

carrello
Il carrello è vuoto.

Servizio Clienti

Legge quadro sull'inquinamento acustico

La Legge quadro sull'inquinamento acustico n° 447 del 26 ottobre 1995 introduce una serie di principi e criteri innovativi nella lotta all'inquinamento acustico che passiamo di seguito ad analizzare.

Va preliminarmente chiarito che la suddetta legge prevede degli obblighi, talora a carico della pubblica amministrazione, a volte a carico dei privati, che derivano dall'esigenza di contrastare gli effetti deleteri dell'inquinamento acustico, ma si muove in un ambito di carattere pubblicistico, pertanto gli obblighi scaturenti dalla suddetta legge posso essere fatti valere dal privato nei confronti della pubblica amministrazione, ovvero da parte della pubblica amministrazione (o pubblici funzionari) nei confronti dei privati ma non interessano in maniere diretta i rapporti di vicinato tra privati. Quindi un'eventuale causa per immissioni rumorose dovrà trovare fondamento nell'art. 844 del codice civile (immissioni rumorose) piuttosto che nella legge quadro.

La legge 447/95, che consta di 17 articoli, fissa degli ineludibili principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, sottraendo alle regioni, ivi incluse quelle a statuto speciale, la possibilità di intervenire a modifica dei principi cardine indicati, ai sensi e per gli effetti dell'art 117 della Costituzione (art. 1), indicando gli organi amministrativi e i ministeri competenti, nonchè gli enti pubblici territoriali cui è affidato il compito di dar corso all'attuazione della legge.

Va specificato che l'attuazione della leqqe quadro passa per l'emanazione di un corpo completo e coordinato di norme di varia promanazione attraverso cui si realizza il disegno complessivo individuato dalla 447 ed in particolar modo attraverso i decreti attuativi previsti agli articoli 3, 7, 11, 15 e 16.

L'art. 2 indica una serie di nozioni essenziali, definendo innanzitutto cosa debba intendersi per inquinamento acustico e innovando la definizione di cui al DPCM 1/3/91 che, fino all'emanazione della legge quadro, costituiva il caposaldo di disciplina dell'inquinamento acustico.

L'inquinamento acustico viene considerato come “l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo e nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”.

Per ambiente abitativo si intende: “ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive, per i quali resta ferma la disciplina di cui al D. Lgs. n. 277/91, salvo quanto concerne l’immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive”.

Si passa poi a definire i valori limite di emissione, di immissione, i valori di attenzione e quelli di qualità come di seguito riportato:

Valori limite di emissione: “valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente, misurato in prossimità della stessa”.

Valori limite di immissione: “il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo e nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei recettori”.

Valori di attenzione: “il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente”.

Valori di qualità: “i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge”.

Viene introdotta inoltre la figura del Tecnico competente in acustica, fissandosene i requisiti professionali necessari ed i compiti.

Gl artricoli da 3 a 6 determinano le variegate competenze in materia, dello stato e degli altri enti pubblici territoriali (regioni, province, comuni).

L'art. 7 fa riferimento ai piani di risanamento acustico di competenza comunale, che devono essere adottati dai comuni al superamento dei valori di attenzione, indicandone i contenuti essenziali.

L'art. 8 indica i casi nei quali occorre predisporre una documentazione di impatto acustico per la realizzazione di opere o la loro modifica/potenziamento (aeroporti, aviosuperfici, eliporti, autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere, strade locali, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi; ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia); nonche quando sia obbligatoria la presentazione di una valutazione previsionale del clima acustico (scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere per le quali è previsto l'obbligo di produrre la documentazione di impatto acustico.

L'art. 9 fa riferimento alle ordinanze contingibili ed urgenti a tutela della saluta pubblica o dell'ambiente, adottabili da vari soggetti quali: il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, il Presidente del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle rispettive competenze, che con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'art. 10 prevede sanzioni amministrative da 2.000.000 a 20.000.000 di lire nel caso di inosservanza delle ordinanze di cui al art. 9 e da 1.000 a 10.000.000 di lire per chi nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione di cui all'articolo 2.

L'art. 11 fa riferimento ai regolamenti di esecuzione della Legge quadro 447/95.

Tralasciando gli altri articoli del testo di legge, di importanza precipua è l'art. 14 che indica i soggetti competenti ad efettuare i controlli, attribuendo un ruolo fondamentale, oltre che alle province e ai comuni, altresì alle Agenzie Regionali Per l' Ambiente (ARPA), il cui personale è deputatato ai controlli circa il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla legge quadro, senza la possibilità che agli stessi si possa opporre il segreto industriale per ostacolare od evitare i controlli.

 
Fonoisolanti
  • legge quadro

  • inquinamento acustico

  • legge 447/95

  • legge 26 ottobre 95

  • legge 447 del 26 ottobre 1995

  • normativa rumore

  • lotta al rumore

  • leggi anti inquinamento

  • legge inquinamento

  • L. 447/95

  • legge quadro 447/95

  • sanzioni di legge

  • leggi acustica

  • disciplina pubblicstica

  • disciplina e rumore